Con una nota di approfondimento del 19 dicembre 2016, l’IFEL prende in esame la possibilità, per i Comuni che, hanno abbandonato la riscossione delle proprie entrate mediante l’affidamento del ruolo ad Equitalia ma che, negli anni 2000/2016 sono ricorsi all’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 10 aprile 1910 n. 639, di poter aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento prevista dall’art. 6 ter del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. In legge 1 dicembre 2016, n. 225.
L’iter procedurale per poter aderire a tale definizione agevolata passa obbligatoriamente attraverso l’adozione di un “regolamento”. Gli enti territoriali “possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (e quindi entro il 1 febbraio 2017) con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse (regolamento previsto dall’art. 52 del D.lgs 446 del 1997), l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
L’IFEL oltre alla nota di approfondimento pubblica una bozza di regolamento e una bozza di delibera nella quale si prevede l’acquisizione del parere dell’organo di revisione il quale è obbligato ad esprimersi in ossequio alle disposizioni previste dall’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL.