Pubblicazione Decreto legge Dignità – Abolizione split payment professionisti

Con la pubblicazione nella GU in data 13 luglio 2018 del decreto legge 87/2018, denominato “Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle  imprese”, è stata prevista l’abolizione dello split payment relativamente ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

Chi interessa

Tale novità interessa tutti i professionisti che si trovano in regime ordinario ai fini IVA.

NON INTERESSA INVECE:

– i professionisti che utilizzano regimi agevolati per i quali non è applicata l’IVA (regime dei minimi e regime forfettario)

– le imprese e le società che sono soggette a reddito d’impresa.

Come deve cambiare il vostro comportamento

Ricordiamo che per la fatturazione nei confronti degli enti della PA vige sempre l’obbligo della fattura elettronica. La novità quindi è che per le fatture emesse dal 14 luglio 2018 in poi non si deve più applicare la scissione dei pagamenti o split payment.

Nella compilazione della fattura elettronica quindi dovete fare attenzione a:

NON inserire più la dicitura: operazione soggetta a scissione oppure soggetta a split payment;

effettuare la scelta per l’esigibilità immediata o differita dell’IVA.

Nel primo caso (esigibilità immediata) l’ammontare dell’IVA sarà inserita nella liquidazione mensile e/o trimestrale relativa al periodo di EMISSIONE della fattura.

Nel caso di mancato e/o ritardato pagamento dell’IVA, la stessa  dovrà quindi essere anticipata dal professionista. Scelta non consigliata.

Nel secondo caso (esigibilità differita) l’ammontare dell’IVA sarà inserita nella liquidazione mensile e/o trimestrale relativa al periodo di PAGAMENTO della fattura.

Occorre ricordarsi di dare notizia allo Studio della data di incasso della fattura per permettere l’esatto inserimento nella liquidazione IVA di competenza.

Attenzione: la procedura di esigibilità immediata si applica soltanto agli enti della PA mentre NON SI APPLICA per le fatture emesse nei confronti delle società e/o organismi partecipati per i quali vige comunque l’obbligo della fattura elettronica.