Ormai anche negli enti locali le scadenze degli adempimenti contabili si susseguono velocemente senza alcuna soluzione di continuità, vedendo coinvolti i Responsabili del servizio finanziario e di conseguenza i Revisori, a dei veri “tour de force” per rispettare le tempistiche ordinamentali previste dalla normativa. Gli enti locali, entro la scadenza perentoria del 31 luglio salvo che non abbiano stabilito una scadenza diversa nel proprio regolamento di contabilità, sono chiamati a predisporre e far approvare dal Consiglio Comunale la delibera che certifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio corrente 2019/2021 e l’eventuale assestamento di bilancio.
La normativa di riferimento
L’attuale art. 193 del TUEL prevede che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.” L’obbligo del “rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri” disposto dal comma 1), dell’art. 193, D. Lgs 267/2000, è di carattere generale e deve essere oggetto di monitoraggio ogni qualvolta siano predisposti istituti di flessibilità del bilancio di previsione. Nella procedura di salvaguardia la verifica degli equilibri di bilancio assume una natura sostanziale e un significato complessivamente più ampio poiché essa è prodromica all’eventuale modifica del bilancio di previsione, anzi ne è presupposto necessario laddove dal risultato di tale ricognizione siano evidenziate situazioni di squilibrio finanziario. Volendo fare un raffronto con la contabilità civilistica, tale adempimento potrebbe essere equiparato all’obbligo delle società quotate di formalizzare a metà anno la situazione economico – patrimoniale attraverso la predisposizione di una “relazione semestrale”.