Con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, anticipato il 16 marzo dal sito internet del Ministero dell’Interno, prende avvio la riforma delle modalità di nomina dei Revisori degli Enti Locali così come definita dall’art. 16, comma 25, del decreto legge 138/2001.
Si tratta di una rivoluzione attesa da mesi dagli addetti ai lavori. Con il Decreto molti dubbi vengono chiariti ma alcune perplessità rimangono inevase, tant’è che nel Comunicato il Ministero fa presente che “dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale verranno diramate istruzioni di dettaglio sul contenuto delle disposizioni del predetto decreto”.
Le disposizioni di base vengono confermate: tutti coloro che vogliono iniziare e/o continuare ad esercitare l’attività di revisione all’interno dei Comuni e delle Province devono chiedere di essere iscritti in un elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Sono state definite tre fasce di enti sulla base della popolazione residente:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province.
I Revisori saranno iscritti nell’elenco della Regione di appartenenza in relazione alla residenza anagrafica e si potrà fare domanda per essere inseriti in una o più fasce a seconda dei requisiti soggettivi del professionista.
Il decreto (art. 3) stabilisce quelli che sono i requisiti per l’inserimento “a regime” mentre per dare immediato avvio alla riforma con l’art. 4 si ha una prima deroga alla regola generale.
La regola generale d’iscrizione si basa su tre criteri: anzianità, esperienza e formazione.
Innanzitutto occorre chiarire che il per il neo-professionista è preclusa per i primi due anni la possibilità di svolgere l’attività di revisione negli enti locali poiché per accedere alla prima fascia bisogna essere iscritti da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; con un’anzianità d’iscrizione di cinque anni e l’esperienza sostenuta in un ente locale per almeno un triennio, si ha la possibilità di accedere alla seconda fascia.