Novità scheda carburanti – pagamenti tracciati

Il Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018 ha disposto la proroga al 1 gennaio 2019 dell’obbligo di utilizzo della FATTURAZIONE ELETTRONICA (B2B) in sostituzione della scheda carburante che quindi si può ancora utilizzare fino a fine anno.

 

ATTENZIONE

Rimane l’obbligo dal 1 luglio 2018 della tracciabilità dei pagamenti.

E’ possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante ma la deducibilità del costo del carburante e la detraibilità dell’IVA sarà consentita soltanto se il pagamento del rifornimento presso il distributore avverrà con bancomat, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile: è il sistema tracciato.

Chi sono i soggetto interessati?

Tutte le aziende, ditte individuali e società, i professionisti, gli artigiani, i commercianti che sostengono spese di carburanti per la propria attività commerciale, artigianale e professionale.

 

Come deve cambiare il vostro comportamento

Nel caso si voglia portare in detrazione l’IVA e dedurre il costo del carburante dal proprio reddito occorre utilizzare uno dei sistemi che abbiamo individuato:

1) Utilizzo della propria carta di credito

E’ possibile utilizzare la propria carta di credito e/o bancomat per fare rifornimento presso vari distributori. Si consiglia anche in questo caso di compilare la scheda carburanti facendo attenzione che il pagamento tracciato coincida sia per la data che per l’importo con il timbro riportato nella scheda.

2) Acquisto presso il rifornitore di carburanti di un’apposita carta di debito e/o prepagata

Occorre attivarsi presso una compagnia petrolifera, tramite il distributore di carburanti per l’attivazione di un’apposita carta di credito o carta prepagata con la quale si effettuerà il rifornimento di carburanti. Anche in questo caso si consiglia di compilare la scheda carburanti facendo attenzione che il pagamento tracciato coincida sia per la data che per l’importo, con il timbro riportato nella scheda, a meno che la società non invii apposita fattura analogica e/o elettronica  dei consumi effettuati (sistema cosidetto netting e/o provider).

3) Sistema dei buoni carburante con pagamento differito.

Questa modalità può essere presa in considerazione dai soggetti che si riforniscono sempre e solo presso lo stesso distributore. Occorre accordarsi con il gestore il quale al momento del rifornimento. emetterà un timbro sulla scheda carburanti con indicazione dell’importo della data e del costo senza procedere al pagamento in contanti. A fine mese, oppure sulla base del termine convenuto con il distributore, si procederà a saldare la spesa complessiva con bonifico e/o assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, vaglia cambiari e postali, bollettino postale.

Cosa succede se pago in contanti?

Naturalmente è sempre possibile pagare il rifornimento in contanti ma, attenzione: in questo caso il costo del rifornimento NON sarà deducibile e NON potrà essere detratta l’IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi delle altre situazioni particolari: utilizzo self service, rimborso a dipendenti e amministratori di società ecc.ecc.)