Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 67 del 20 marzo 2012, nasce ufficialmente il nuovo elenco dei revisori degli enti locali. Sui contenuti del decreto già abbiamo fatto una disamina nei giorni scorsi (vedi post del 19.3.2012). Occorre però ritornare di nuovo sulla questione poiché con una nota dello scorso venerdì (23.3.2012) il Ministero dell’Interno esplicita con chiarezza un primo obbligo da adempiere con tempestività per tutti coloro che non hanno mai svolto l’attività di revisione all’interno di un ente locale.
Nell’articolo avevamo evidenziato che in sede di prima applicazione (art. 4) venivano confermati i requisiti dell’anzianità e dell’esperienza; veniva rimodulato il requisito della formazione e si introduceva una nuova condizione: per essere iscritti nella prima fascia occorre dimostrare di aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale.
Con la nota si ha la conferma della necessità di adempiere a tale ulteriore requisito.
Tutti coloro che non hanno mai esercitato l’attività di revisore negli enti locali, fermi gli altri requisiti previsti dall’art. 3, per poter ottenere l’iscrizione è necessario che abbiano presentato entro la data di entrata in vigore del decreto (4 aprile 2012) la richiesta a svolgere le funzioni di organo di revisione di un ente locale.