Il revisore soggetto attivo nella verifica della salvaguardia degli equilibri

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20 Settembre 2014

Ultimo anno con scadenza al 30 settembre e non per tutti gli enti. Sono queste le novità in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista nel nostro ordinamento dall’art. 193 del TUEL. L’effetto trascinamento delle proroghe sulla data di scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, differito al 30 settembre  dal decreto 18 luglio scorso, ha indotto il Ministero dell’Interno a emanare, il 17 settembre, una direttiva in merito.

Relativamente agli enti che non hanno approvato i documenti di programmazione 2014 entro il mese di agosto, si è ritenuto superfluo procedere a deliberare la verifica degli equilibri, atteso il breve arco di tempo trascorso dall’approvazione del bilancio di previsione.

Il Ministero viene parzialmente incontro alle richieste dei Comuni che hanno già approvato il bilancio nei mesi di agosto e settembre disponendo però soltanto per questi ultimi l’esonero da tale adempimento. L’eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre (quindi non in agosto) rende superflua la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, già insita nel documento stesso. La necessità di fissare entro il 30 settembre le assise consiliari per procedere all’approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere disposta solo dagli enti locali che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto dell’esercizio in corso, mentre i comuni che l’avessero deliberato nel mese di settembre o si apprestino ad adottarlo, non saranno tenuti a compiere la ricognizione degli equilibri.