Il nuovo ruolo del revisore contabile nell’ente locale

La revisione legale logo
22 Ottobre 2012

Non più solo controllore dei conti ma presidio di legalità all’interno dell’ente locale e responsabile del coordinamento della finanza pubblica con il compito fondamentale di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci vengono richiesti dalla Unione Europea. Questa è la nuova figura che è emersa nel corso dei lavori del convegno nazionale organizzato dall’ANCREL il 20 ottobre 2012 a Napoli.

Con l’approvazione di nuovi atti normativi concernenti gli enti locali, quasi sempre, sono stati inseriti ulteriori adempimenti per il revisore. Il decreto sulla spendig review è uno degli ultimi provvedimenti emanati dal governo e al revisore viene affidato un nuovo incarico. Il decreto infatti dispone che gli enti locali devono iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti nella misura del 25 % dei residui attivi risultanti al titolo I (Entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) aventi anzianità superiore a 5 anni. Si possono però escludere dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità, ma soltanto previo parere motivato dell’organo di revisione degli enti locali.

Dopo un susseguirsi di attribuzioni di nuovi adempienti una tantum, con il decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, viene modificata sostanzialmente la figura dell’organo di revisione di Comuni e Province ampliandone le funzioni e attribuendo nuove responsabilità e nuovi adempimenti.

Dall’approfondimento di questi due elementi viene fuori una figura del tutto nuova del revisore dell’ente locale: non più solo controllore dei conti e collaboratore del consiglio ma organo di unione con la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato, con l’obiettivo di garantire all’interno dell’ente gli obiettivi di finanza pubblica. Ma andiamo con ordine.