Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la relazione dell’organo di revisione degli Enti locali sulla proposta di bilancio di previsione e pluriennale 2017- 2019.
Infatti con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata, a decorrere dal 2016 gli enti locali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011.
Il parere è stato redatto in collaborazione con il “gruppo tecnico” dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (Ancrel). Il documento è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali approvata fino al 31/12/2016 e tiene conto del rinvio al 28/2/2017, del termine per deliberare il bilancio di previsione 2017-2019 stabilito dalla legge di bilancio 2017.
Si rammenta che per l’elaborazione del bilancio di previsione 2017-2019 occorre fare riferimento alla Legge 243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10. Pertanto ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall’art. 9 della citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Il CNDCEC inoltre consiglia, per la formulazione del parere, di integrare la relazione facendo riferimento anche ai tre principi di vigilanza e controllo, con particolare riferimento al terzo documento, licenziati nelle precedenti settimane e che sono pubblicati nel sito del Consiglio Nazionale.