Il comma 831 della Legge di Bilancio va a modificare la disposizione che imponeva l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, previsto dall’art. 233 bis del TUEL, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
La predisposizione del bilancio consolidato diventa quindi facoltativa poiché ora i piccoli comuni “possono non predisporre il bilancio consolidato”.
A nostro avviso resta da chiarire se la facoltà di non procedere alla predisposizione del bilancio consolidato debba essere formalizzata dall’ente con apposito atto deliberativo in analogia con quanto fu previsto, negli anni precedenti, per la proroga della contabilità economico patrimoniale.
La modifica del TUEL è stata resa possibile a seguito di una proposta emendativa ben più ampia, presentata da ANCI, che richiedeva anche l’abolizione della contabilità economico patrimoniale che invece almeno per ora rimane in vigore. A tal proposito infatti ANCI nelle note di lettura della legge di bilancio 2019 ribadisce che la “ tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali”.
Rimane pertanto l’obbligo di tenuta della contabilità economico patrimoniale, quindi anche gli enti di minori dimensione dovranno allegare al prossimo rendiconto gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dall’art. 232 del TUEL.